Art. 9 — Identificazione degli operatori economici
Per gli esplosivi non inclusi nel sistema di cui all'articolo 16, gli operatori economici indicano alle autorita' di sorveglianza che ne facciano richiesta:
- a)qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro esplosivi;
- b)qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito esplosivi. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti esplosivi e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito esplosivi.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
