L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e delle attivita' giovanili. La quota di cui al comma 1 e' destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; ((nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle societa' associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualita' dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali)). La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno sportivo precedente. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprieta' o di concessione amministrativa, in favore delle societa' appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualita' e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo e' riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalita' di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

con decorrenza dal 1 luglio 2017

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 2-bis) che "Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1º luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1º dicembre 2016, n. 225".

Testo vigente dal 8 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2026 al 8 agosto 2026. 4 parole tolte, 61 parole aggiunte.

… giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivitolto: ... e delle attivita' giovanili.tolto: ... La quota di cui al comma 1 e' destinata alla Federazione italiana giuoco … alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura tolto: dell'1 aggiunto: dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di tolto: Serie A femminile aggiunto: serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle societa' associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualita' dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9~art22 · fonte del testo

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