La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, e' effettuata con le seguenti modalita':

  • a)una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;
  • b)((una quota del 28 per cento)) sulla base dei risultati sportivi conseguiti; 6
  • c)((una quota del 22 per cento)) sulla base del radicamento sociale. 6 ((2. La quota di cui al comma 1, lettera b), e' determinata sulla base dei seguenti criteri:
  • a)la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato;
  • b)i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;
  • c)i risultati conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/ 1947)) 6 ((3. La quota di cui al comma 1, lettera c), e' determinata sulla base dei seguenti criteri:
  • a)il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;
  • b)l'audience televisiva certificata;
  • c)i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di eta' compresa tra quindici e ventitre' anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la societa' presso la quale prestano l'attivita' sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre societa' partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C)) 6 ((3-bis. La quota prevista in base ai criteri di cui alla lettera c) del comma 3 non puo' essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c). Essa spetta alle societa' presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di eta', in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse)) 6 (( 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:
  • a)le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere b) e c);
  • b)i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2;
  • c)i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori, di cui al comma 3, lettera c))) 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2018, n. 145

6

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 642) che le modifiche di cui al presente articolo "acquistano efficacia a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale decorrenza, le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019. 64 parole tolte, 213 parole aggiunte in 11 capoversi.

b) una quota del tolto: 30 aggiunto: 28 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del tolto: 20 aggiunto: 22 per cento sulla base del radicamento sociale. aggiunto: 2. La quota di cui al comma 1, lettera b), e' determinata tolto: nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei aggiunto: sulla base dei seguenti criteri:

aggiunto: a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionatotolto: , nella misura del 10 per cento sulla base deiaggiunto: ;

aggiunto: b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati tolto: e nella misura del 5 per cento sulla base deiaggiunto: ;

aggiunto: c) i risultati conseguiti a livello tolto: internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/ 1947 aggiunto: 3. La quota di cui al comma 1, lettera c), e' determinata sulla base tolto: del aggiunto: dei seguenti criteri:

aggiunto: a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, aggiunto: calcolato tenendo in considerazione il numero tolto: di aggiunto: degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionatitolto: , nonche' in subordineaggiunto: ;

aggiunto: b) l'audience televisiva certificatatolto: .aggiunto: ;

aggiunto: c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di eta' compresa tra quindici e ventitre' anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la societa' presso la quale prestano l'attivita' sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre societa' partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C 3-bis. La quota prevista in base ai criteri di cui alla lettera c) del comma 3 non puo' essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c). Essa spetta alle societa' presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di eta', in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministritolto: , da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati aggiunto: sono determinati:

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

aggiunto: a) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere b) e c);

aggiunto: b) i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma tolto: 1, lettera b), nonche' i criteri di aggiunto: 2;

aggiunto: c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadraaggiunto: , di cui al comma tolto: 1 aggiunto: 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori, di cui al comma 3, lettera c)

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145

    La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 642) che le modifiche di cui al presente articolo "acquistano efficacia a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale decorrenza, le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9~art26 · fonte del testo

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