Art. 3 — Titolarità dei diritti audiovisivi
L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2. La titolarita' del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione e' riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.
Testo vigente dal 1 febbraio 2008
