Art. 7 — Offerta dei diritti audiovisivi
L'organizzatore della competizione e' tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarita', al mercato internazionale e alla piattaforma radiofonica. L'organizzatore della competizione e' tenuto a procedere all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio della competizione. L'organizzatore della competizione non e' tenuto a commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della competizione. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione. Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione puo' individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non puo' procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva. La procedura competitiva di cui al comma 4 e' disciplinata dalle linee guida di cui all'articolo 6 e deve essere resa nota mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito informatico dell'organizzatore della competizione e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Alla procedura competitiva devono essere invitati a partecipare tutti gli intermediari indipendenti che ne abbiano fatto richiesta. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi e' tenuto al rispetto delle disposizioni del presente decreto in materia di commercializzazione dei diritti stessi, nonche' delle linee guida di cui all'articolo 6. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 8, 9 e 10, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, l'intermediario indipendente puo' procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, previa approvazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6. Qualora l'organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, intenda costituire una o piu' societa' con funzioni di advisor, la partecipazione a tale societa' e' vietata agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure di cui al comma 1, nonche' ai soggetti che operano in qualita' di advisor dell'organizzatore della competizione. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonche' quelle relative alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonche' le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14, comma 4.
Testo vigente dal 1 febbraio 2008
