Art. 29 — Norme finanziarie
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'onere derivante dal funzionamento della struttura di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Delibera 18 ottobre 2012
2La Delibera 18 ottobre 2012 (in G.U. 6/4/2013, n. 81) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'anno 2012, la contribuzione di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all'Autorita' dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre, ovvero, per i campionati di pallacanestro, la Lega Societa' di Pallacanestro serie A e, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico e' fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2011/12, risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera".
Testo vigente dal 21 aprile 2013
