Art. 6 — Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «e per lo sviluppo dei centri federali territoriali» e «della Federazione italiana giuoco ((calcio" sono)) soppresse;
- b)al comma 2, secondo periodo, le parole: (("nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle societa' associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualita' dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali")).
Testo vigente dal 8 agosto 2026
