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Miscellanea
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70
- Aggiornato al
- 11 agosto 2023
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 44
Capo I — Disposizioni generaliartt. 1-5
Capo II — Sanzioni in materia di contratto di trasporto di obbligo di informazione e vendita di bigliettiartt. 6-11
- Art. 6Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti
- Art. 6-bisSanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo
- Art. 7Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto
- Art. 8Sanzioni in materia di obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di serviziabrogato
- Art. 9Informazioni relative al viaggioabrogato
- Art. 10senza rubricaabrogato
- Art. 11Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazioneabrogato
Capo III — Sanzioni in materia di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri ed ai loro bagagliartt. 12-13abrogato
Capo IV — Sanzioni relative a ritardi, coincidenze perse e soppressioniartt. 14-15abrogato
Capo V — Sanzioni per violazione obblighi relativi a persone con disabilità e persone a mobilità ridottaart. 16abrogato
Capo VI — Sanzioni relative agli obblighi in materia di sicurezza, reclami e qualità del servizioartt. 17-19abrogato
Capo VII — Sanzioni relative ad obblighi informativiartt. 20 – 20-ter
- Art. 20Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta
- Art. 20-bisSanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo
- Art. 20-terSanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni all'Organismo
