((Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonche' le seguenti:))

  • a)((regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)));
  • b)Autorita': l'Autorita' di regolazione dei trasporti istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • c)Ministero: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • d)((Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130));
  • e)((Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento));
  • f)CIRSRT: sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;
  • g)STI: specifiche tecniche di interoperabilita';
  • h)Condizioni generali di trasporto: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto, parte integrante dello stesso;
  • i)gestore di stazione: il gestore dell'infrastruttura competente;
  • l)tour operator: l'organizzatore o il rivenditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
  • m)venditore di biglietti: qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti per conto dell'impresa ferroviaria o per conto proprio;
  • n)contratto di trasporto: un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero, per la fornitura di uno o piu' servizi di trasporto;
  • o)impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attivita' principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
  • p)gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione della infrastruttura ferroviaria o di parte di essa, quale definita all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, compresa eventualmente la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza della infrastruttura.

Testo vigente dal 11 agosto 2023

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 11 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2014 al 11 agosto 2023. 37 parole tolte, 85 parole aggiunte in 4 capoversi.

Ai fini del presente decreto si applicano le tolto: seguenti definizioni aggiunto: definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonche' le seguenti:

a) regolamento: regolamento (tolto: CE) n. 1371/2007aggiunto: UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio tolto: del 23 ottobre 2007 in materia di diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviarioaggiunto: , del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione);

d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie aggiunto: e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo tolto: 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 aggiunto: 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. tolto: 162 aggiunto: 130;

e) Organismo tolto: di controllo: l'Autorita' di cui alla lettera b)aggiunto: : organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;70~art2 · fonte del testo

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