Art. 20-bis — Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo
In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonche' agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.
Testo vigente dal 11 agosto 2023
