Art. 20-ter — Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni all'Organismo
1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000
Testo vigente dal 11 agosto 2023
