[1]Funzioni dell'((Organismo))

[2](( L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. E' responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento)). ((2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo puo':

  • a)effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;
  • b)acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;
  • c)prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino)) L'((Organismo)) riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento ed all'attivita' espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'((Organismo)) puo' avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate. ((4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, puo' presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non satisfattiva ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo)) ((5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione)) E' fatta salva l'applicazione delle penali previste dai contratti di servizio pubblico in vigore, limitatamente a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del presente decreto.

Testo vigente dal 11 agosto 2023

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Che cosa è cambiato dal 11 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2014 al 11 agosto 2023. 171 parole tolte, 134 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'Organismo di controllo vigila sulla corretta applicazioneaggiunto: Funzioni dell'Organismo

aggiunto: L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e tolto: puo' effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto. L'Organismo e', altresi', aggiunto: adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. E' responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. tolto: Per aggiunto: Esercita le funzioni di cui aggiunto: agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo tolto: di controllo puo' aggiunto: puo':

aggiunto: a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;

aggiunto: b) acquisire dalle imprese ferroviarie, tolto: dal gestore dell'infrastruttura o aggiunto: dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione tolto: e puo' aggiunto: ed effettuare verifiche e ispezioni tolto: presso le imprese ferroviarie o il gestore dell'infrastruttura. L'Organismo di controlloaggiunto: ;

aggiunto: c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino L'Organismo riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento ed all'attivita' espletata con riferimento … dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Organismo tolto: di controllo puo' avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate. aggiunto: 4. Ogni passeggero, dopo aver presentato tolto: un reclamo all'impresa ferroviaria, trascorsi trenta giorni dalla presentazione puo' presentare aggiunto: reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, puo' presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non satisfattiva ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo tolto: di controllo di cui all'articolo 3 per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo tolto: di controllo adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Organismo di controllo aggiunto: 5. L'Organismo istruisce e valutaaggiunto: , anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazionetolto: . Per i servizi di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, all'Organismo di controllo con periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni. Per tutti gli altri servizi il reclamo e' inoltrato direttamente all'Organismo di controllo. E' fatta salva l'applicazione delle penali previste dai contratti di servizio pubblico in vigore, limitatamente a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;70~art4 · fonte del testo

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