Art. 51 — Determinazione delle aliquote di valutazione nel periodo transitorio
[1]Al Fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo normale e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le relative aliquote di valutazione, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri a)
[2]per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno
- 1)2002: i generali di brigata sino al secondo in ordine di ruolo con anzianita' di grado pari al 31 dicembre 1998,
- 2)2003: i generali di brigata con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1999,
- 3)2004: i generali di brigata con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 2000,
- 4)2005: i generali di brigata con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 2001, b)
[3]per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno
- 1)2002: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1997,
- 2)2003: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1995,
- 3)2004: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1999,
- 4)2005: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 2000,
- 5)2006: i primi ventidue colonnelli aventi anzianita' di grado 2001,
- 6)2007: i rimanenti colonnelli con anzianita' di grado 2001 e i primi dieci colonnelli con anzianita' di grado 2002, c)
[4]per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione:
- 1)per l'anno 2002, i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado pari o anteriore al 1o dicembre 1997.
- 2)dall'anno 2003, e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale in modo da ricomprendervi, a partire da tale anno, oltre agli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, una frazione di tutti gli ufficiali presenti in ruolo e non ancora valutati al grado di colonnello, aventi data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990, rispettivamente pari a: - per l'anno 2003, un decimo; - per l'anno 2004, un nono; - per l'anno 2005, un ottavo; - per l'anno 2006, un settimo; - per l'anno 2007, un sesto; - per l'anno 2008, un quinto; - per l'anno 2009, un quarto; - per l'anno 2010, un terzo; - per l'anno 2011, un mezzo; - per l'anno 2012, i rimanenti ufficiali. I criteri di cui all'articolo 28, comma 3, del presente decreto si applicano a partire dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2013;
- d)per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
- 1)per l'anno 2002, i capitani con data di nomina a ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono formate due distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente: - in prima aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1988; - in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989;
- 2)per l'anno 2003, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre l990;
- 3)dall'anno 2004 e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo immessi in ruolo con il grado di tenente tale requisito e' ridotto a 11 anni. Le aliquote di valutazione del ruolo speciale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:
- a)per l'avanzamento al grado di colonnello, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2002 al 2018 sono fissate con determinazione del Comandante Generale tenuto conto dei transiti previsti dall'articolo 43;
- b)per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
- 1)per l'anno 2002, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono formate due distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente: - in prima aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1988; - in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989;
- 2)per l'anno 2003, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990;
- 3)dall'anno 2004, e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianita' di grado anteriore al 1^ gennaio 2011, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo transitati dal ruolo normale, nel computo di tale requisito si tiene conto dell'aumento di anzianita' di cui all'articolo 43, comma 3, lettera b) e comma 4, c)
[5]per l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:
- 1)2002: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1998; 2) 2003: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1999; 3) 2004: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 2000;
- 4)2005: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 2001. Le aliquote di valutazione del ruolo aeronavale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:
- a)per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno 2005 i colonnelli con anzianita' di grado non inferiore a sette anni;
- b)per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
- 1)per l'anno 2002, i capitani con anzianita' di grado anteriore al 31 dicembre 1992 ed i capitani transitati da altri ruoli con data di nomina a ufficiale richiesta per tale anno dal comma 1, lettera d),
- 2)per l'anno 2003, i capitani transitati da altri ruoli con data di nomina ad ufficiale richiesta per tale anno dal comma 1, lettera d),
- 3)dall'anno 2004, e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad ufficiale un servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni, c)
[6]per l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti un aliquota di valutazione per l'anno 2002 i tenenti con anzianita' di grado anteriore al 31 dicembre 1998. Sino all'anno 2007 compreso, le aliquote di valutazione al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico logistico amministrativo saranno annualmente fissate con determinazione del Comandante Generale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 45 e 46. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95
12Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 36) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69".
Testo vigente dal 7 luglio 2017
