Capo II – Norme transitorie in materia di avanzamento
- Art. 50 — Disciplina del periodo transitorio per il grado di generale di corpo d'armata
- Art. 51 — Determinazione delle aliquote di valutazione nel periodo transitorio
- Art. 52 — Determinazione delle promozioni nel periodo transitorio
- Art. 53 — Disposizioni comuni per il periodo transitorio
- Art. 54 — Commissioni di avanzamento