Art. 52 — Determinazione delle promozioni nel periodo transitorio
Per gli Ufficiali del ruolo normale, il numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati e' fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unita':
- a)a generale di divisione
- 1)3 per l'anno 2001,
- 2)3 per l'anno 2002,
- 3)5 per l'anno 2003,
- 4)4 per l'anno 2004,
- 5)4 per l'anno 2005.
- b)a generale di brigata
- 1)9 per l'anno 2001,
- 2)9 per l'anno 2002,
- 3)8 per l'anno 2003,
- 4)8 per l'anno 2004,
- 5)8 per l'anno 2005.
- c)a colonnello
- 1)35 per gli anni 2001 e 2002,
- 2)dall'anno 2003, e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, oltre alle promozioni tabellari previste dalla colonna 8, della tabella I, allegata al presente decreto, il Comandante Generale, in relazione alla consistenza numerica dell'aliquota di ufficiali da valutare per la prima volta, ha facolta', con propria determinazione, di conferire, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, le promozioni aggiuntive di cui all'articolo 31, comma 1 del presente decreto. Per l'anno 2001, qualora le graduatorie di merito siano state gia' formate, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni sono attribuite, con decorrenza 1o gennaio, mediante formazione di appositi quadri suppletivi nei quali sono iscritti, in ordine di anzianita' di ruolo gli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti, in quadro. L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene a decorrere dall'anno 2002, in ordine di graduatoria di merito. Il numero delle promozioni annuali al grado di tenente colonnello del ruolo normale e' fissato sino all'anno 2004 compreso, in tante unita' quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione. Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore del ruolo normale e' pari, sino all'anno 2003 compreso, al 95% dell'aliquota o delle aliquote di valutazione dell'anno di riferimento, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. La formazione dei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo. Per l'anno 2001, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono attribuite, con decorrenza 1o gennaio, mediante formazione di successivi quadri suppletivi, in numero massimo di 51 per ciascun quadro e sino al raggiungimento del 95% dell'aliquota di riferimento, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. Per l'anno 2002 e' formato un distinto quadro di avanzamento per ciascuna delle aliquote da cui all'articolo 51, comma 1, lettera d). L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene, a decorrere dall'anno 2004, in ordine di graduatoria di merito. Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, si applicano, per il ruolo normale, a decorrere dall'anno 2006. Per gli ufficiali del ruolo speciale, il numero annuale di promozioni e' fissato, nel periodo transitorio come segue:
- a)al grado di colonnello, dall'anno 2002 all'anno 2018, con determinazione del Comandante Generale, tenuto conto dei transiti di cui all'articolo 43. L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di graduatoria di merito;
- b)al grado di maggiore, sino all'anno 2003 compreso, in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione. Per l'anno 2002 e' formato un distinto quadro di avanzamento per ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 51, comma 1, lettera d). L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo. Le promozioni al grado di colonnello del ruolo aeronavale sono fissate, per gli anni dal 2002 al 2005 compreso, in due unita'. Le promozioni al grado di maggiore nel ruolo aeronavale, sino all'anno 2003 compreso, sono fissate in tante unita' quanti sono i capitani inscritti in aliquota di valutazione. L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico logistico amministrativo e' annualmente fissato con determinazione del Comandante Generale, in relazione alla consistenza e alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 45 e 46. Le promozioni di cui ai commi 2 e 3, sono conferite anche in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche previste per ciascun grado dalla tabella I allegata al presente decreto. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95
12Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 36) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69".
Testo vigente dal 7 luglio 2017
