Art. 43 — Transito dal ruolo normale al ruolo speciale
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2001 al 7 luglio 2017. 340 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Entro sei mesi dalla data di entrata un vigore del presente decreto gli ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo, di grado non superiore a tenente colonnello, possono presentare domanda, per una sola volta, per transitare con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale. Per il personale nominato ufficiale, a seguito di concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge 31 marzo 2000, n. 78, il termine per la presentazione delle domande e' di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con determinazione del Comandante Generale a)
tolto: sono fissati le modalita', il numero dei transiti e i criteri per il passaggio nei vari gradi del citato ruolo, b)
tolto: e' nominata un'apposita commissione preposta alla formazione della graduatoria degli ufficiali nei cui confronti abbia espresso giudizio di idoneita' al passaggio nel nuovo ruolo. L'iscrizione nel ruolo speciale degli ufficiali di cui al comma 1 avviene:
tolto: a) a decorrere dal 1o gennaio successivo all'anno di completamento delle procedure di cui al comma 1, b)
tolto: con l'attribuzione, eccetto che per il grado di tenente colonnello, di un'anzianita' assoluta non superiore a quella del parigrado piu' anziano che, al 31 ottobre successivo, sara' incluso per la prima volta in aliquota, e, comunque, non superiore a due anni. Gli ufficiali transitati assumono anzianita' di un giorno precedente a quella del pari grado transitato dal ruolo tecnico operativo, che abbia uguale anzianita' di nomina ad ufficiale. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale ai sensi del presente articolo, che siano stati precedentemente inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale per l'anno di transito, sono esclusi dalle medesime e valutati per lo stesso anno nel ruolo speciale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di tale ruolo. Per i tenenti colonnelli transitati e' comunque richiesto, ai fini dell'inclusione in aliquota di avanzamento al grado superiore, un periodo di permanenza nel ruolo speciale di almeno due anni, determinato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, indipendentemente da eventuali valutazioni gia' effettuate nel ruolo normale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69~art43 · fonte del testo
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