Art. 45 — Transiti dai ruoli delle Forze Armate
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2002 al 7 luglio 2017. 283 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In relazione, alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico logistico amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, sono autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in tale ruolo di unita' di ufficiali provenienti dall'esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati, nonche', su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza Armata, oltre tali eccedenze. Con il decreto di cui al comma 1, sono indicati l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2, sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all'articolo 65, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico logistico amministrativo avviene, con riferimento ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dall'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8, 9 e 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni. L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi 22 e 23, e dall'articolo 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei commi 1, 2 e 3.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69~art45 · fonte del testo
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