Art. 17 — Commissione ordinaria di avanzamento
La Commissione ordinaria da avanzamento e composta:
- a)dal Comandante in Seconda, che la presiede.
- b)dai sette generali di divisione piu' anziani in ruolo in comando nel Corpo.
- c)dal colonnello piu' anziano in ruolo, in comando, del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo normale, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi comparti, purche' non sono gia' stati valutati per sei volte ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata;
- d)dal colonnello piu' anziano in ruolo del ruolo tecnico logistico amministrativo qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti al predetto ruolo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo.
Testo vigente dal 7 luglio 2017
