Art. 4 — Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari
All'articolo 223, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 1 e' sostituito dal seguente: "1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.".
Testo vigente dal 15 aprile 2002
