Art. 9.37 — Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, e' titolare di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario ne da' comunicazione all'intermediario finanziario nonche' all'UIC ovvero, se e' iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.";
- b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
