Art. 9.8 — Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993
L'articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Partecipazioni indirette). - 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
