Art. 9.36 — Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza degli esponenti aziendali)";
- b)al comma 1, le parole: "e di onorabilita'" sono sostituite dalle parole: ", onorabilita' e indipendenza";
- c)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.";
- d)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale.";
- e)dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
