Art. 9.38 — Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
