Art. 9.30 — Modifiche all'articolo 96-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 96-bis, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;";
- b)la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19;".
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
