Art. 9.6 — Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993

All'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque e' titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne da' comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.";
  • b)al comma 2, ultimo periodo, la parola: "soci" e' soppressa;
  • c)al comma 3, la parola: "socio" e' sostituita dalle parole: "titolare della partecipazione."

Testo vigente dal 29 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6~art96 · fonte del testo

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