Art. 9.6 — Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque e' titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne da' comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.";
- b)al comma 2, ultimo periodo, la parola: "soci" e' soppressa;
- c)al comma 3, la parola: "socio" e' sostituita dalle parole: "titolare della partecipazione."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
