Art. 9.39 — Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.";
- b)il comma 2 e' abrogato.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
