Art. 4 — Pensione di invalidità
Agli iscritti all'INPDAI, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano ((esclusivamente)) le disposizioni in materia di invalidita' e di inabilita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresi' l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I contributi versati all'INPDAI successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidita' danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 1998, N. 278)).
Testo vigente dal 10 luglio 1997
