Art. 4 — Prestazioni di invalidità
Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande di pensione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidita' e di inabilita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Restano confermate le disposizioni vigenti nel Fondo in materia di invalidita' specifica, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484. Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione di cui al comma 2, il pensionato si rioccupi ed abbia un'eta' anagrafica inferiore a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia, valgono le medesime norme in materia di cumulo previste per i pensionamenti anticipati di anzianita' di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Alle pensioni liquidate ai sensi dei commi 1 e 2 si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quanto previsto al comma 3.
Testo vigente dal 16 giugno 1997
