Art. 5 — Pensione ai superstiti
Agli iscritti all'INPDAI, si applicano le disposizioni in materia di pensione ai superstiti vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresi' l'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.
Testo vigente dal 25 giugno 1997
