Art. 4 — Prestazioni di invalidità
Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidita' e di inabilita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresi' l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I contributi versati al Fondo dai lavoratori successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidita' danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Sono abrogati gli articoli 16, secondo comma, e 19, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
Testo vigente dal 24 dicembre 1996
