Art. 83 — Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
