Art. 88 — Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica del CAPO II e' sostituita dalla seguente: "APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI";
- b)al comma 1, le parole: "servizi di cui al presente Capo" sono sostituite dalle seguenti: "servizi di cui all'allegato IX";
- c)al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 140" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato IX";
- d)al comma 4, le parole: "Per gli appalti pari o superiori" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli appalti di importo pari o superiore";
- e)dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative. 5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualita', la continuita', l'accessibilita', la disponibilita' e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. 5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore. 5-quinquies. Le finalita' di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe. 5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65. 5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresi', applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. 5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36. 5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
