Art. 32 — Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "lavori non appartenenti alla categoria prevalente e cosi' definiti nel bando di gara" sono sostituite dalle seguenti: "i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter";
- b)al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di" e' inserita la seguente: "lavori," e dopo la parola: "specificate" sono inserite le seguenti: "le categorie di lavori o";
- c)dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. E' consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.";
- d)al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione ";
- e)al comma 17, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero" sono inserite le seguenti: "in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero" e le parole: "puo' recedere dal contratto" sono sostituite dalle seguenti: "deve recedere dal contratto";
- f)al comma 18, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero" sono inserite le seguenti: "in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero";
- g)al comma 19, primo periodo, dopo le parole: "imprese raggruppate" sono inserite le seguenti: ", anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,";
- h)dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti: "19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). 19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
