Art. 53 — Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole: "con le linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto";
- b)al comma 4:
- 1)alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che costituisce presupposto ai fini della qualificazione";
- 2)alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole "il possesso dei requisiti di capacita' economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83;" sono inserite le seguenti: "il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;";
- c)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravita' del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed e' immediatamente cancellata.";
- d)al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: "2" e' sostituita dalla seguente: "due" e le parole: "nel triennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti";
- e)al comma 8, le parole: "organismi di certificazione" sono sostituite dalle seguenti: "organismi di attestazione";
- f)dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
