Art. 117 — Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, le parole: "sono valide sino alla scadenza naturale" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validita' triennale";
- b)al comma 4, le parole: "delle linee guida di cui all'articolo 197." sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresi', i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalita' di cui all'articolo 84.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
