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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 872 parole tolte, 10 parole aggiunte in 30 capoversi.

tolto: Fatte salve le misure previste all'articolo 15, entro novanta giorni dalla conferma di un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, il Ministero della salute, d'intesa con le altre autorita' competenti e sentito il Centro di referenza nazionale delle pesti suine, presenta alla Commissione europea per l'approvazione il piano delle misure da adottare ai fini dell'eradicazione della malattia nella zona definita infetta nonche' delle misure da applicare alle aziende ubicate in tale zona. Il piano puo' successivamente essere modificato o integrato per tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica. Se le modifiche al piano di cui al comma 1 riguardano la ridefinizione dell'area infetta, il Ministero della salute ne da' immediata comunicazione alla Commissione europea e agli Stati membri; se le modifiche vertono invece su altre disposizioni del piano, il Ministero della salute presenta alla Commissione il piano modificato per l'approvazione. Dopo l'approvazione da parte della Commissione europea del piano di cui al comma 1 le misure previste dal piano medesimo sostituiscono, a decorrere dalla data stabilita in sede comunitaria, le misure originarie applicate ai sensi dell'articolo 15. Il piano di cui al comma 1 contiene informazioni concernenti:

tolto: a) l'esito delle indagini epidemiologiche e dei controlli effettuati conformemente all'articolo 15 e la distribuzione geografica della malattia;

tolto: b) la zona definita infetta; nel definire la zona infetta, occorre tener conto dei seguenti elementi:

tolto: 1) l'esito delle indagini epidemiologiche effettuate e la distribuzione geografica della malattia;

tolto: 2) la popolazione di suini selvatici della zona;

tolto: 3) la presenza di barriere naturali o artificiali che ostacolino gli spostamenti di suini selvatici;

tolto: c) le modalita' di cooperazione tra i rappresentanti dei biologi, dei cacciatori, delle associazioni venatorie, le autorita' competenti in materia di gestione e tutela della fauna selvatica e i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali competenti per territorio;

tolto: d) la campagna d'informazione da attuare per sensibilizzare i cacciatori alle misure che essi devono adottare nel quadro del programma di eradicazione;

Mostra gli altri 22 capoversi cambiati

tolto: e) le iniziative specifiche intese a determinare il numero e l'ubicazione delle metapopolazioni di suini selvatici nella zona infetta e nelle aree limitrofe;

tolto: f) il numero approssimativo delle metapopolazioni di suini selvatici presenti nelle zone infette e nelle aree limitrofe e la loro taglia;

tolto: g) le iniziative specifiche intese a determinare il grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio, comprese indagini epidemiologiche per categorie di eta';

tolto: h) le misure adottate per ridurre la diffusione della malattia a seguito di movimenti di suini selvatici e/o contatti tra metapopolazioni di suini selvatici; tali misure possono comprendere il divieto di caccia;

tolto: i) le misure adottate per ridurre la popolazione di suini selvatici ed in particolare di suinetti esposta all'infezione;

tolto: l) i requisiti che i cacciatori devono rispettare per evitare qualsiasi diffusione della malattia;

tolto: m) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi, basato:

tolto: 1) sulla trasformazione sotto controllo ufficiale;

tolto: 2) sull'ispezione di un veterinario ufficiale e sugli esami di laboratorio previsti nel manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi e di quelli ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale; se detti esami risultano negativi per quanto riguarda la malattia, l'autorita' competente applica le misure previste all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607; le parti non destinate al consumo umano vengono trasformate sotto controllo ufficiale;

tolto: n) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico ucciso o trovato morto; detta indagine include obbligatoriamente le risposte ad un questionario con informazioni concernenti:

tolto: 1) il settore geografico in cui l'animale e' stato trovato morto o ucciso;

tolto: 2) la data di ritrovamento dell'animale morto o ucciso;

tolto: 3) la persona che ha trovato o ucciso l'animale;

tolto: 4) l'eta' e il sesso dell'animale;

tolto: 5) se e' stato ucciso, i sintomi constatati prima dell'uccisione;

tolto: 6) se e' stato trovato morto, lo stato della carcassa;

tolto: 7) i risultati delle prove di laboratorio;

tolto: o) i programmi di sorveglianza e le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona definita infetta e, se necessario, nelle vicinanze della stessa, incluso il trasporto e la circolazione di animali all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona; tali misure comprendono almeno il divieto di far uscire suini, sperma, embrioni e ovuli dalla zona infetta a fini di scambi intracomunitari;

tolto: p) altri criteri da applicare per abolire le misure adottate ai fini dell'eradicazione della malattia nella zona definita e le misure applicate alle aziende ivi ubicate;

tolto: q) l'autorita' cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del programma;

tolto: r) il sistema istituito per consentire al gruppo di esperti designato in conformita' dell'articolo 15, comma 2, lettera a), di verificare periodicamente i risultati del programma di eradicazione;

tolto: s) le misure di sorveglianza della malattia da applicare allo scadere di un periodo di almeno dodici mesi dalla conferma dell'ultimo caso di malattia nei suini selvatici della zona definita infetta; dette misure di sorveglianza sono mantenute per un periodo minimo di dodici mesi e comprendono almeno le misure gia' attuate in conformita' delle lettere g), m) e n). Ogni sei mesi il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri una relazione sulla situazione epidemiologica nell'area definita e i risultati del programma di eradicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;55~art16 · fonte del testo

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