Art. 16 — Piani di eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 784 parole tolte, 10 parole aggiunte in 26 capoversi.
tolto: Fatte salve le misure previste all'articolo 15, entro novanta giorni dalla conferma di un caso primario di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, il Ministero della salute, d'intesa con le altre autorita' competenti, e sentito il Centro di referenza nazionale della peste suina africana, presenta alla Commissione per l'approvazione il piano delle misure da adottare ai fini dell'eradicazione della malattia nella zona definita infetta nonche' delle misure da applicare alle aziende ubicate in tale zona. Il piano puo' successivamente essere modificato o integrato per tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica. Se le modifiche al piano di cui al comma 1 riguardano la ridefinizione dell'area infetta, il Ministero della salute ne da' immediata comunicazione alla Commissione e agli Stati membri; se le modifiche vertono invece su altre disposizioni del piano il Ministero della salute presenta alla Commissione il piano modificato per l'approvazione. In seguito all'approvazione da parte della Commissione del piano di cui al comma 1 le misure previste dal piano medesimo sostituiscono le misure originarie previste all'articolo 15 a decorrere dalla data stabilita in sede comunitaria. Il piano di cui al comma 1 contiene informazioni concernenti:
tolto: a) l'esito delle indagini epidemiologiche e dei controlli effettuati conformemente all'articolo 15 e la distribuzione geografica della malattia;
tolto: b) la definizione della zona infetta; nel definire la zona infetta occorre tener conto dei seguenti elementi:
tolto: 1) l'esito delle indagini epidemiologiche effettuate e la distribuzione geografica della malattia;
tolto: 2) la popolazione di suini selvatici della zona;
tolto: 3) la presenza di barriere naturali o artificiali che ostacolino fortemente gli spostamenti di suini selvatici;
tolto: c) l'organizzazione di stretti rapporti di cooperazione tra biologi, cacciatori, associazioni venatorie, servizi responsabili della protezione della fauna selvatica e servizi veterinari di salute animale e di sanita' pubblica;
tolto: d) la campagna d'informazione da attuare per sensibilizzare i cacciatori alle misure che essi devono adottare nel quadro del programma di eradicazione;
tolto: e) le iniziative specifiche intese a determinare il grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio, comprese indagini epidemiologiche per categorie di eta';
tolto: f) i requisiti che i cacciatori devono rispettare per evitare qualsiasi diffusione della malattia;
tolto: g) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi, basato:
tolto: 1) sulla trasformazione sotto controllo ufficiale, o
tolto: 2) sull'ispezione di un veterinario ufficiale e sugli esami di laboratorio previsti nel manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi e di quelli ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale; se detti esami risultano negativi per quanto riguarda la peste suina africana, l'autorita' competente applica le misure previste all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607; le parti non destinate al consumo umano sono trasformate sotto controllo ufficiale;
tolto: h) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico ucciso o trovato morto; detta indagine include obbligatoriamente le risposte ad un questionario con informazioni concernenti:
tolto: 1) il settore geografico in cui l'animale e' stato trovato morto o ucciso;
tolto: 2) la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso);
tolto: 3) la persona che ha trovato o ucciso l'animale;
tolto: 4) l'eta' e il sesso dell'animale;
tolto: 5) se e' stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione;
tolto: 6) se e' stato trovato morto: lo stato della carcassa;
tolto: 7) i risultati delle prove di laboratorio;
tolto: i) i programmi di sorveglianza e le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona definita infetta e, se del caso, nelle zone limitrofe, incluso il trasporto e la circolazione di animali all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona; tali misure devono comprendere almeno il divieto di far uscire suini, sperma, embrioni e ovuli dalla zona infetta considerata a fini di scambi intracomunitari e possono comprendere un divieto temporaneo di produzione di suini e creazione di nuove aziende;
tolto: l) altri criteri da applicare per revocare le misure adottate;
tolto: m) l'autorita' cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del programma;
tolto: n) il sistema di informazione istituito per consentire al gruppo di esperti designato in conformita' dell'articolo 15, comma 2, lettera a), di verificare periodicamente i risultati del programma di eradicazione;
tolto: o) le misure di controllo della malattia da applicare allo scadere di un periodo di almeno dodici mesi dalla constatazione dell'ultimo caso di peste suina africana nei suini selvatici della zona definita infetta; dette misure di controllo sono mantenute per un periodo minimo di successivi dodici mesi e comprendono almeno le disposizioni gia' attuate in conformita' delle lettere e), g) e h). Ogni sei mesi il Ministero della salute provvede a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, sulla base delle informazioni fornite dalle autorita' competenti, una relazione sulla situazione epidemiologica nell'area definita e i risultati del piano di eradicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;54~art16 · fonte del testo
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