Art. 4 — Misure in caso di sospetto di peste suina classica nei suini in un'azienda
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 593 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Se in un'azienda si trovano uno o piu' suini sospetti di essere infetti dal virus della malattia, il veterinario ufficiale applica immediatamente le procedure di indagine ufficiali atte a confermare o ad escludere la presenza della malattia, conformemente al manuale di diagnostica. Nel corso dell'ispezione nell'azienda il veterinario ufficiale procede anche al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. Se non e' possibile escludere il sospetto della malattia in un'azienda, l'autorita' competente dispone che l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare:
tolto: a) il censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini gia' malati, morti o potenzialmente infetti; il censimento e' aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta infezione; i dati di tale censimento sono esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
tolto: b) che tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
tolto: c) il divieto di entrata e di uscita dei suini dall'azienda; l'autorita' competente puo', se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda ad animali di altre specie e imporre l'applicazione di misure appropriate per eliminare roditori o insetti;
tolto: d) il divieto di trasporto, al di fuori dell'azienda, delle carcasse di suini, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente;
tolto: e) il divieto di uscita dall'azienda di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed embrioni di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la peste suina classica, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente nonche', ai fini degli scambi intracomunitari, di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed embrioni;
tolto: f) che il movimento di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorita' competente;
tolto: g) che il movimento di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorita' competente;
tolto: h) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda, appropriati metodi di disinfezione; chiunque entra o esce da aziende suinicole deve adottare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina classica; inoltre, prima di lasciare l'azienda, tutti i mezzi di trasporto devono essere accuratamente disinfettati;
tolto: i) un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8. Se la situazione epidemiologica lo richiede, ed in particolare se l'azienda in cui sono detenuti animali sospetti e' situata in una zona ad elevata densita' di suini, l'autorita' competente:
tolto: a) puo' applicare le misure previste all'articolo 5, comma 1, nell'azienda di cui al comma 3; tuttavia, qualora le condizioni lo permettano, l'autorita' competente puo' limitare le suddette misure ai suini sospetti di essere infetti o contaminati dal virus della malattia e alla parte dell'azienda in cui tali animali sono detenuti, purche' questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto dagli altri suini dell'azienda. In ogni caso, per poter confermare o escludere la presenza del virus della malattia, un numero sufficiente di campioni deve essere prelevato dai suini all'atto dell'abbattimento, conformemente al manuale di diagnostica;
tolto: b) puo' istituire una zona di controllo temporaneo intorno all'azienda di cui al comma 3; agli allevamenti situati all'interno di tale zona sono applicate, in tutto o in parte, le misure di cui ai commi 1, 2 e 3. Le misure di cui al comma 3 sono revocate da parte dell'autorita' competente soltanto quando il sospetto di peste suina classica sia stato ufficialmente escluso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;55~art4 · fonte del testo
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