Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 679 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: In caso di sospetto di infezione della malattia nei suini selvatici, l'autorita' competente dispone affinche' siano adottate tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, siano fornite informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori e siano sottoposti ad esame, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti. Non appena e' confermato un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, al fine di contenere la diffusione della malattia, l'autorita' competente provvede:

tolto: a) ad istituire un gruppo di esperti comprendente veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi specializzati nella fauna selvatica. Il gruppo di esperti assiste l'autorita' competente:

tolto: 1) nello studio della situazione epidemiologica e nella determinazione della zona infetta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b);

tolto: 2) nella definizione di adeguate misure da applicare nella zona infetta a completamento delle misure di cui alle lettere b) e c); tali misure possono comprendere la sospensione della caccia e il divieto di nutrire suini selvatici;

tolto: 3) nella stesura del piano di eradicazione da presentare alla Commissione europea, in conformita' dell'articolo 16;

tolto: 4) nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della malattia dalla zona infetta;

tolto: b) affinche' siano sottoposte a sorveglianza ufficiale le aziende ubicate nella zona definita infetta ordinando, in particolare:

tolto: 1) l'effettuazione di un censimento ufficiale di tutte le categorie di suini presenti nelle varie aziende; il censimento e' aggiornato dal proprietario. I dati del censimento sono esibiti a richiesta e verificati ad ogni ispezione; tuttavia, per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento puo' essere effettuato sulla base di una stima;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: 2) che tutti i suini dell'azienda non possono essere movimentati dai locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda;

tolto: 3) il divieto di entrata e di uscita dei suini dall'azienda, salvo autorizzazione dell'autorita' competente in funzione della situazione epidemiologica;

tolto: 4) appropriati metodi di disinfezione presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda;

tolto: 5) per chiunque venga a contatto con suini selvatici, adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della malattia; tali misure possono includere un divieto temporaneo di accesso ad un'azienda suinicola per le persone che sono venute a contatto con suini selvatici;

tolto: 6) il controllo della presenza della malattia in tutti i suini morti o ammalati nell'azienda che presentano sintomi di peste suina classica;

tolto: 7) il divieto di entrata nell'azienda di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto e di qualsiasi materiale o attrezzatura potenzialmente contaminati dal virus della malattia;

tolto: 8) che dalla zona infetta non escano suini, sperma, ovuli e embrioni a fini degli scambi intracomunitari;

tolto: c) a sottoporre ad ispezione, a cura del veterinario ufficiale, tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi nella zona definita infetta, nonche' ad un esame inteso ad accertare la presenza della malattia in conformita' del manuale di diagnostica. Le carcasse di tutti gli animali risultati positivi agli esami per la malattia e di tutti i suini selvatici ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale. Se gli esami risultano negativi per quanto riguarda la malattia l'autorita' competente applica le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607. Le parti degli animali non destinate al consumo umano sono trasformate sotto controllo ufficiale;

tolto: d) a disporre che l'isolato del virus della malattia sia sottoposto alla procedura di laboratorio indicata nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus. Qualora venga riscontrato un caso di malattia fra i suini selvatici presenti in una zona situata in prossimita' di altri Stati membri l'autorita' competente collabora con l'autorita' competente degli Stati membri per la definizione delle misure di lotta contro la malattia. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, l'autorita' competente provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e con conseguente" invarianza di oneri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;55~art15 · fonte del testo

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