Art. 13 — Ripopolamento in aziende suinicole a seguito di focolai di peste suina classica
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 300 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui all'articolo 5 non puo' avvenire prima che siano trascorsi trenta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione in conformita' dell'articolo 12. La reintroduzione di cui al comma 1 e' effettuata secondo le seguenti disposizioni:
tolto: a) se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla stessa. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorita' competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo quaranta giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformita' del manuale di diagnostica. Se in nessuno dei suini e' stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica si puo' procedere al ripopolamento totale dell'azienda. I suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi;
tolto: b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alle misure di cui alla lettera a) oppure mediante ripopolamento totale, solo se:
tolto: 1) tutti i suini arrivano in un arco di tempo di 20 giorni e provengono da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla malattia;
tolto: 2) i suini dell'allevamento ripopolato sono sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica. Il campionamento per tale esame deve essere effettuato non prima di 40 giorni dall'arrivo degli ultimi suini;
tolto: 3) i suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi. Tuttavia, se sono trascorsi piu' di sei mesi dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione nell'azienda, l'autorita' competente puo' autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 2, tenendo conto della situazione epidemiologica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;55~art13 · fonte del testo
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