Art. 5 — Misure in caso di conferma della presenza di peste suina classica nei suini in un'azienda
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 472 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: In caso di conferma ufficiale della presenza della malattia in un'azienda, ad integrazione delle misure previste all'articolo 4, comma 3, l'autorita' competente dispone:
tolto: a) l'immediato abbattimento, sotto controllo ufficiale ed in modo idoneo ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della malattia, sia durante il trasporto che durante l'abbattimento, di tutti i suini presenti nell'azienda;
tolto: b) all'atto dell'abbattimento, il prelievo dai suini, conformemente al manuale di diagnostica, di un numero sufficiente di campioni, in modo da poter determinare il modo in cui il virus della peste suina classica e' stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso puo' essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;
tolto: c) la trasformazione, sotto controllo ufficiale e in impianti autorizzati, delle carcasse di suini morti o abbattuti; tuttavia, l'autorita' competente puo' disporre, in conformita' dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1774/2002 e delle relative disposizioni applicative previste dall'articolo 6 dal regolamento (CE) n. 811/2003, di procedere alla combustione o al sotterramento delle carcasse sotto controllo ufficiale;
tolto: d) che le carni di suini macellati nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati;
tolto: e) che lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della malattia;
tolto: f) sottoporre, ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato, ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della malattia; tutti i materiali monouso potenzialmente contaminati, segnatamente quelli impiegati per le operazioni di abbattimento, siano distrutti; tali disposizioni si applicano in conformita' delle istruzioni del veterinario ufficiale;
tolto: g) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonche' il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti e disinfettati o trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;
tolto: h) in caso di un focolaio primario della malattia, l'isolato del virus della peste suina classica sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico;
tolto: i) sia effettuata da parte del veterinario ufficiale un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8. Qualora un focolaio di peste suina classica sia stato confermato in un laboratorio, uno zoo, un parco naturale o un'area recintata in cui sono detenuti suini a scopi scientifici o connessi con la conservazione delle specie o di razze rare, l'autorita' competente puo' derogare all'applicazione del comma 1, lettere a) ed e). L'autorita' competente informa tempestivamente il Ministero della salute della concessione della deroga di cui al comma 2, che, a sua volta, provvede ad informare la Commissione europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;55~art5 · fonte del testo
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