Art. 10 — Misure destinate alla zona di protezione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 1099 parole tolte, 10 parole aggiunte in 27 capoversi.
tolto: L'autorita' competente deve adottare, nella zona di protezione, le seguenti misure:
tolto: a) il censimento di tutte le aziende e, comunque, entro sette giorni dalla istituzione della zona di protezione, l'ispezione da parte del veterinario ufficiale che procede all'esame clinico dei suini e al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317;
tolto: b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorita' competente per consentire i movimenti di cui alla lettera f). Tale divieto puo' non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico degli animali o soste. Il Ministero della salute, tuttavia, puo' chiedere alla Commissione europea di consentire deroghe a tale divieto per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona per esservi immediatamente macellati;
tolto: c) la pulizia e la disinfezione degli autocarri, degli altri veicoli e delle attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste all'articolo 12. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e autorizzati dall'autorita' competente;
tolto: d) il divieto di entrata e di uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico, salvo autorizzazione dell'autorita' competente;
tolto: e) la denuncia, di tutti i suini morti o malati dell'azienda, al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformita' delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;
tolto: f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano per almeno i trenta giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette. Allo scadere dei trenta giorni, fatte salve le condizioni previste al comma 3, l'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:
tolto: 1) in un macello designato dall'autorita' competente medesima, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
tolto: 2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
tolto: 3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero della salute comunica immediatamente alla Commissione europea tale disposizione in sede di comitato veterinario permanente;
tolto: g) il divieto di uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di protezione;
tolto: h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione del virus della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre il limite di trenta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella custodia degli animali riguardo al loro benessere o ad altri aspetti, l'autorita' competente puo' autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui al comma 3, l'uscita dei suini da un'azienda ubicata nella zona di protezione ai fini del loro trasporto diretto:
tolto: a) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
tolto: b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
tolto: c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero della salute comunica immediatamente alla Commissione europea tale disposizione in sede di comitato veterinario permanente. L'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda se:
tolto: a) un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini presenti nell'azienda, con particolare riguardo a quelli che devono essere trasportati, conformemente alle procedure previste nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, ed ha eseguito un controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; l'esame clinico summenzionato comprende in particolare la misurazione della temperatura corporea;
tolto: b) i controlli e gli esami non hanno evidenziato segni specifici della malattia ed hanno dimostrato il rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
tolto: c) il trasporto dei suini e' effettuato, a cura dell'autorita' competente, con automezzi sigillati;
tolto: d) i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono stati immediatamente puliti e disinfettati dopo il loro utilizzo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;
tolto: e) nel caso in cui i suini sono destinati alla macellazione o all'abbattimento, e' stato prelevato, in conformita' del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, un numero sufficiente di campioni per poter confermare o escludere la presenza del virus della malattia in tali aziende;
tolto: f) nel caso in cui i suini devono essere trasportati in un macello:
tolto: 1) l'autorita' competente responsabile del macello sia informata dell'intenzione di inviarvi suini e notifichi l'arrivo degli animali all'autorita' competente che ha effettuato la spedizione;
tolto: 2) all'arrivo al macello i suini siano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini;
tolto: 3) durante l'ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello designato, il veterinario ufficiale prenda in considerazione eventuali sintomi della malattia;
tolto: 4) le carni fresche ottenute da tali suini sono trasformate oppure devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Dette operazioni devono essere effettuate in uno stabilimento designato dall'autorita' competente. Le carni sono inviate al suddetto stabilimento a condizione che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta la durata del trasporto. L'applicazione delle misure nella zona di protezione e' mantenuta perlomeno fino al momento in cui:
tolto: a) sono state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
tolto: b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformita' del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia. Gli accertamenti di cui al comma 4, lettera b), non possono essere effettuati prima di trenta giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;55~art10 · fonte del testo
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