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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 704 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: L'autorita' competente deve adottare nella zona di sorveglianza le seguenti misure:

tolto: a) effettuare il censimento di tutti gli allevamenti suinicoli;

tolto: b) il divieto di circolazione e di trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende previo accordo dell'autorita' competente. Tale divieto puo' non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste, nonche' per i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona per esservi immediatamente macellati;

tolto: c) pulire, disinfettare e sottoporre a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste all'articolo 12, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfettati;

tolto: d) vietare l'entrata o l'uscita di altri animali domestici dall'azienda, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, durante i primi sette giorni successivi alla istituzione della zona;

tolto: e) la denuncia di tutti i suini morti o malati dell'azienda all'autorita' competente che effettua opportune indagini in conformita' delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;

tolto: f) vietare l'uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i 21 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette. Allo scadere dei 21 giorni, fatte salve le condizioni previste all'articolo 10, comma 3, l'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:

tolto: 1) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: 2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

tolto: 3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione europea di tale disposizione in sede di comitato veterinario permanente;

tolto: g) vietare l'uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;

tolto: h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole. Nel caso in cui i suini devono essere trasportati in un macello, il Ministero della salute, puo' richiedere alla Commissione europea, motivandole opportunamente, deroghe all'articolo 10, comma 3, lettere e) ed f), numero 4), in particolare, per quanto riguarda la bollatura delle carni di tali suini e la loro successiva utilizzazione, nonche' la destinazione dei prodotti sottoposti a trattamento. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre trenta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella custodia degli animali riguardo al loro benessere o ad altri aspetti, l'autorita' competente puo' autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, il trasporto di suini da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza ai fini del loro trasporto diretto:

tolto: a) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

tolto: b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

tolto: c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione europea di tale disposizione in sede di comitato veterinario permanente. 3. L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza e' mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

tolto: a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;

tolto: b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e, ove del caso, ad analisi di laboratorio in conformita' del manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia. Gli accertamenti di cui al comma 3, lettera b), non possono essere effettuati prima di 20 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;55~art11 · fonte del testo