Art. 10 — Misure destinate alla zona di protezione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 1188 parole tolte, 10 parole aggiunte in 27 capoversi.
tolto: L'autorita' competente provvede affinche' nella zona di protezione siano applicate le misure seguenti:
tolto: a) il censimento di tutte le aziende quanto prima possibile; entro sette giorni dalla istituzione della zona di protezione, le aziende sono ispezionate dal veteri-nario ufficiale che procede all'esame clinico dei suini e al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 apri1e 1996, n. 317;
tolto: b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorita' competente per consentire i movimenti di cui alla lettera f); tale divieto puo' non essere applicato per il transito di suini su strada o ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste; il Ministero della salute, tuttavia, su segnalazione delle altre autorita' competenti, chiede alla Commissione europea di consentire deroghe a tale divieto per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona ai fini dell'immediata macellazione;
tolto: c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiali potenzialmente contaminati siano puliti, disinfettati, se necessario disinfestati, e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste all'articolo 12. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e nuovamente autorizzati dall'autorita' competente ai fini del trasporto;
tolto: d) il divieto, salvo autorizzazione dell'autorita' competente, di entrata e di uscita dall'azienda di animali domestici di qualsiasi altra specie;
tolto: e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformita' con le procedure descritte nel manuale di diagnostica;
tolto: f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i quaranta giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette. Allo scadere dei quaranta giorni, fatte salve le condizioni previste al comma 3, l'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:
tolto: 1) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
tolto: 2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
tolto: 3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero della salute comunica immediatamente alla Commissione in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale l'applicazione di tale disposizione;
tolto: g) il divieto di uscita di sperma, ovuli e embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di protezione;
tolto: h) chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre il limite di quaranta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella stabulazione degli animali riguardo al loro benessere, l'autorita' competente puo' autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui al comma 3, l'uscita dei suini da un'azienda ubicata nella zona di protezione ai fini del loro trasporto diretto:
tolto: a) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
tolto: b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
tolto: c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero della salute comunica immediatamente alla Commissione europea in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale l'applicazione di tale disposizione. L'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda purche':
tolto: a) un veterinario ufficiale abbia effettuato un esame clinico dei suini presenti nell'azienda, con particolare riguardo a quelli che devono essere trasportati, conformemente alle procedure previste nel manuale di diagnostica, ed eseguito un controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; l'esame clinico summenzionato comprende in particolare la misurazione della temperatura corporea;
tolto: b) i controlli e gli esami di cui alla lettera a) non abbiano evidenziato segni specifici di peste suina africana ed abbiano dimostrato il rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
tolto: c) il trasporto dei suini sia effettuato con automezzi sigillati a cura dell'autorita' competente;
tolto: d) i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini siano immediatamente puliti e disinfettati dopo il trasporto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;
tolto: e) un numero sufficiente di campioni venga prelevato, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini destinati alla macellazione o all'abbattimento per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina africana in tali aziende;
tolto: f) se i suini devono essere trasportati in un macello:
tolto: 1) l'autorita' competente responsabile del macello sia stata informata dell'intenzione di inviarvi i suini e notifichi l'arrivo degli animali all'autorita' competente che ha effettuato la spedizione;
tolto: 2) all'arrivo al macello i suini siano tenuti e macellati separatamente dagli altri suini;
tolto: 3) durante l'ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello designato, il veterinario ufficiale prenda in considerazione eventuali sintomi di peste suina africana;
tolto: 4) le carni fresche ottenute da tali suini sono trasformate oppure devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne; dette operazioni devono essere effettuate in uno stabilimento designato dall'autorita' competente; le carni devono essere inviate al suddetto stabilimento alla condizione che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta la durata del trasporto. L'applicazione delle misure nella zona di protezione e' mantenuta perlomeno fino al momento in cui:
tolto: a) siano state effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle aziende infette;
tolto: b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformita' con il manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della peste suina africana. Gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 4 non possono essere effettuati prima che scadano quarantacinque giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle aziende infette. In deroga al comma 1, lettera f), e ai commi 2 e 5, i termini di quaranta e quarantacinque giorni ivi previsti possono essere ridotti dall'autorita' competente a trenta giorni, purche' sia stato applicato, in conformita' con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;54~art10 · fonte del testo
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