Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 813 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: L'autorita' competente provvede affinche' siano applicate le misure seguenti nella zona di sorveglianza:

tolto: a) effettuazione del censimento di tutti gli allevamenti di suini;

tolto: b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorita' competente; l'autorita' competente puo' concedere deroghe a tali disposizioni per il transito di suini su strada o ferrovia, sempreche' non siano effettuate operazioni di scarico o soste, o per i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di sorveglianza e diretti verso un macello situato in detta zona ai fini dell'immediata macellazione;

tolto: c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiali potenzialmente contaminati sono puliti, disinfettati, se necessario disinfestati, e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente all'articolo 12; gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfettati;

tolto: d) il divieto, salvo autorizzazione dell'autorita' competente, di entrata e di uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico durante i primi sette giorni successivi alla istituzione della zona;

tolto: e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformita' con le procedure descritte nel manuale di diagnostica;

tolto: f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i trenta giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette. Allo scadere dei trenta giorni, fatte salve le condizioni previste all'articolo 10, comma 3, l'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:

tolto: 1) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: 2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

tolto: 3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale dell'applicazione di tale disposizione;

tolto: g) il divieto di uscita di sperma, ovuli e embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;

tolto: h) chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana. Il Ministero della salute, se i suini devono essere trasportati in un macello, su richiesta delle altre autorita' competenti, richiede alla Commissione, motivandole opportunamente, deroghe all'articolo 10, comma 3, lettere e) e f), numero 4), in particolare per quanto riguarda la bollatura delle carni di tali suini e la loro successiva utilizzazione, nonche' la destinazione dei prodotti sottoposti a trattamento. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre il limite di quaranta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella stabulazione degli animali riguardo al loro benessere, l'autorita' competente puo' autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, il trasporto di suini da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza ai fini del loro trasporto diretto:

tolto: a) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

tolto: b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

tolto: c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale dell'applicazione di tale disposizione. L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza e' mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

tolto: a) siano state effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle aziende infette;

tolto: b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e, se del caso, di laboratorio in conformita' con il manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della peste suina africana. Gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 4 non possono essere effettuati prima che scadano quaranta giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette. In deroga al comma 1, lettera f) ed ai commi 3 e 5, il termine di trenta giorni previsto al comma 1, lettera f) e i termini di quaranta giorni previsti ai commi 3 e 5 possono essere ridotti rispettivamente a ventuno, trenta e venti giorni, purche' sia stato applicato, in conformita' con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che permettano di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;54~art11 · fonte del testo

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