Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in particolare:

  • a)gli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 32 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del presente decreto;
  • b)l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale della carriera prefettizia, non si applicano:
  • a)gli articoli 9, 10, 11, 12, 30, 31, 40 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;
  • b)gli articoli dal 4 al 12, commi primo, secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
  • c)l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

Testo vigente dal 2 giugno 2000

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139~art40 · fonte del testo

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