L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili. 5. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. 6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 7. Per il personale delle universita', degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".

Testo vigente dal 29 dicembre 1993

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 72/2000

    Questione infondata
    17 marzo 2000

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost. - dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego) in quanto, successivamente alla emissione della ordinanza di rinvio, è stata ritenuta non fondata - con la sentenza n. 422 del 1994 - una questione identica.

    Art. 4 Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 422/1994

    Questione infondata
    14 dicembre 1994

    Come già più volte chiarito dalla Corte, la norma avente natura realmente interpretativa non fa venir meno la norma interpretata, poiché l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, tant'è che l'eventuale incostituzionalità ravvisata in una delle due norme produce decisivi effetti riflessi anche sull'altra. In particolare, anche quando l'illegittimità investa la sola norma interpretativa, ciò determina comunque l'effetto della rimozione dell'impedimento al giudice di scegliere la diversa interpretazione dallo stesso ritenuta più corretta, il che è sufficiente a ravvisare una incidenza - e quindi una rilevanza - nel giudizio 'a quò, nella quale debba essere applicato il 'sistemà risultante dalla combinazione delle due disposizioni. (Sulla base di tali principi, è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità prospettata in ordine alla questione dell'art. 4, quinto comma, d.lgs. n. 546 del 1993, interpretativo dell'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 503 del 1992, con la quale si deduceva la mancata impugnazione anche di quest'ultima norma). - S. nn. 397/1994, 424/1993, 39/1993, 155/1990, 233/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 4 Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari