Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. Le disposizioni previste dall'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, divengono efficaci (( decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

  • a)articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;
  • c)articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;
  • d)articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941;
  • e)articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;
  • f)articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati gia' appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati gia' appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1.))

Testo vigente dal 24 luglio 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 228/2000

    Altra decisione
    22 giugno 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce della soppressione e della contestuale sostituzione, da parte della legge di conversione 22 luglio 1999, n. 234, dell'art. 3, comma 3 del decreto legge 24 maggio 1998, n. 245, modificativo della norma denunziata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui differisce il termine di acquisto di efficacia dell'art. 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000. A.M.M.

    Art. 247 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado · Art. 34 c.p.p. · Art. 171 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 24 luglio 1999. 15 parole tolte, 317 parole aggiunte in 6 capoversi.

… decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, divengono efficaci tolto: alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997 aggiunto: decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

aggiunto: a) articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;

aggiunto: c) articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;

aggiunto: d) articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941;

aggiunto: e) articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;

aggiunto: f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati gia' appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati gia' appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. tolto: 254 aggiunto: 12, e' seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art247 · fonte del testo

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