Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "alla data di efficacia del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247". Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "Se l'udienza e' fissata davanti al tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "Se alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247 e' stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale". Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

  • a)articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;
  • b)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 22 LUGLIO 1999, N. 234));
  • c)((articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)), introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;
  • d)((articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941)), come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilita' previste per i giudici onorari di tribunale ((dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941));
  • e)((articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941)), come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;
  • f)articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto. 2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati gia' appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati gia' appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato ((articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)), e' seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1.".

Testo vigente dal 24 luglio 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 228/2000

    Altra decisione
    22 giugno 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce della soppressione e della contestuale sostituzione, da parte della legge di conversione 22 luglio 1999, n. 234, dell'art. 3, comma 3 del decreto legge 24 maggio 1998, n. 245, modificativo della norma denunziata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui differisce il termine di acquisto di efficacia dell'art. 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000. A.M.M.

    Art. 247 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado · Art. 34 c.p.p. · Art. 171 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1999 al 24 luglio 1999. 46 parole tolte, 57 parole aggiunte in 5 capoversi.

b) tolto: articolo 34 comma 2-bis del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del presente decreto aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 22 LUGLIO 1999, N. 234;

c) articoli 42-quater, tolto: comma 2 aggiunto: secondo comma, e 43-bis, tolto: comma 3 aggiunto: terzo comma, lettera b), tolto: del aggiunto: dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;

d) articolo 71, tolto: comma 2 aggiunto: secondo comma, secondo periodo, tolto: del regio decreto 30 gennaio 1941, aggiunto: dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 aggiunto: del 1941, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-quater, tolto: comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, aggiunto: secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 aggiunto: del 1941;

e) articolo 72, tolto: comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, aggiunto: terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 aggiunto: del 1941, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;

… affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-bis tolto: del aggiunto: dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' seguito il criterio di non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1999-05-24;145~art3 · fonte del testo

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