Dopo la sezione I del capo III del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserita la seguente: "Sezione I-bis Delle sezioni distaccate di tribunale Art. 48-bis. (Sezioni distaccate del tribunale ordinario). - Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse. Art. 48-ter. (Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate). - All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Il decreto e' adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilita', dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessita' e dell'articolazione delle attivita' economiche e sociali che si svolgono nel territorio. L'avvio del procedimento e' comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il parere del Consiglio superiore della magistratura e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere. Art. 48-quater. (Affari trattati nelle sezioni distaccate). - Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare. Art. 48-quinquies. (Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate). - In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, puo' disporre che una o piu' udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o piu' udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento puo' essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti. Art. 48-sexies. (Magistrati assegnati alle sezioni distaccate). - I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/2004

    Questione inammissibile
    12 marzo 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui, "così come interpretato ed applicato dal Presidente del Tribunale di Torino", consente al presidente del tribunale di disporre che anche singoli procedimenti – "e non soltanto una o più udienze relative a procedimenti civili o penali" – siano spostati dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa, in considerazione di particolari esigenze. Il rimettente censura, infatti, espressamente, non tanto la norma in sé, quanto il modo in cui essa è stata interpretata e applicata da altro organo giurisdizionale, utilizzando, così, in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato al solo fine di conseguire un avallo interpretativo. – In termini, relativamente all'inammissibilità della questione, citate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 289 e n. 109/2003 e n. 472/2002.

    Art. 15 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 289/2003

    Questione inammissibile
    30 luglio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui, "così come interpretato ed applicato dal Presidente del Tribunale di Torino", consente al presidente del tribunale di disporre che anche singoli procedimenti – "e non soltanto una o più udienze relative a procedimenti civili o penali" – siano spostati dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa, in considerazione di particolari esigenze. Il rimettente censura, infatti, espressamente, non tanto la norma in sé, quanto il modo in cui essa è stata interpretata e applicata da altro organo giurisdizionale, utilizzando, così, in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato per contrastare una interpretazione che egli non solo non condivide ma che reputa del tutto errata e, comunque, per richiedere alla Corte un avallo interpretativo. - In termini, relativamente all'inammissibilità della questione, citate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 109/2003, n. 472/2002, n. 351 e n. 233/2001.

    Art. 15 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 63/2003

    Questione inammissibile
    14 marzo 2003

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, dal Giudice…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari